Fondazione Forense
"Michele Ugolini" Palazzo di Giustizia
Via C. A dalla Chiesa, 11
47923 Rimini
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (in Gazz. Uff., 4 maggio, n. 102). - Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale.
Art. 3: Scuole di formazione.
1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4,, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.
2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.
3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense.